Art. 31

Responsabilità civile

In vigore dal 20 giu 2019
Responsabilità civile 1.   Il fornitore di PEPP non può essere ritenuto civilmente responsabile solo sulla base del PEPP KID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all’. 2.   Un risparmiatore in PEPP che sia in grado di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un PEPP KID nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nello stipulare un contratto PEPP per il quale tale PEPP KID è stato prodotto, può esigere dal fornitore del PEPP il risarcimento di tale perdita in conformità del diritto nazionale. 3.   Elementi come «perdita» o «risarcimento danni», cui si fa riferimento al paragrafo 2 ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità del diritto nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato. 4.   Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale. 5.   Gli obblighi di cui al presente articolo non sono limitati né derogati da clausole contrattuali.
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