Art. 28

Contenuto del PEPP KID

In vigore dal 20 giu 2019
Contenuto del PEPP KID 1.   Il titolo «Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP» è posto in evidenza all’inizio della prima pagina del PEPP KID. Il PEPP KID è presentato nell’ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3. 2.   Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa: «Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Non si tratta di una documentazione commerciale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto pensionistico individuale e di aiutarvi a fare un raffronto con altri PEPP.» 3.   Il PEPP KID contiene le seguenti informazioni: a) all’inizio del documento: il nome del PEPP, se si tratta o meno di un PEPP di base, l’identità e i dati di contatto del fornitore del PEPP, informazioni sulle autorità competenti del fornitore del PEPP, il numero di registrazione del PEPP nel registro centrale pubblico e la data del documento; b) la dichiarazione: «Il prodotto pensionistico descritto nel presente documento è un prodotto a lungo termine, con possibilità di rimborso limitate, che non può essere disdetto in qualsiasi momento»; c) in una sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?» figurano la natura e le caratteristiche principali del PEPP, compresi: i) i suoi obiettivi di lungo termine e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un’indicazione dei mercati in cui il fornitore del PEPP investe, nonché una spiegazione delle modalità di determinazione del rendimento; ii) una descrizione del tipo di risparmiatore in PEPP a cui si intende commercializzare il PEPP, in particolare in termini di capacità di detto risparmiatore di farsi carico di perdite legate a investimenti e di orizzonti d’investimento; iii) una dichiarazione intesa a precisare: — se il PEPP di base fornisce una garanzia sul capitale o assume la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale; oppure — se e in quale misura opzioni di investimento alternative, se del caso, forniscono una garanzia o una tecnica di attenuazione del rischio; iv) una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’, paragrafo 1; v) qualora il PEPP copra il rischio biometrico: i dettagli dei rischi coperti e delle prestazioni assicurative, comprese le circostanze in cui tali prestazioni possono essere richieste; vi) informazioni sul servizio di portabilità, compreso un riferimento al registro pubblico centrale di cui all’, in cui sono contenute le informazioni relative alle condizioni per la fase di accumulo e la fase di decumulo determinate dagli Stati membri conformemente agli ; vii) una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP del riscatto anticipato, comprese tutte le commissioni e le penali applicabili e l’eventuale perdita della protezione del capitale e di altri possibili vantaggi e incentivi; viii) una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP se smette di contribuire al PEPP; ix) informazioni sui sottoconti disponibili e sui diritti del risparmiatore in PEPP di cui all’, paragrafo 5; x) informazioni sul diritto di trasferimento del risparmiatore in PEPP e sul diritto di ricevere informazioni sul servizio di trasferimento di cui all’; xi) le condizioni di modifica dell’opzione di investimento prescelta di cui all’; xii) se disponibili, informazioni relative al rendimento degli investimenti del fornitore di PEPP in termini di fattori ESG; xiii) la legge applicabile al contratto PEPP, nel caso in cui le parti non possano scegliere liberamente la legge applicabile o, nel caso in cui possano farlo, la legge che il fornitore di PEPP propone di scegliere; xiv) ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o di cancellazione per il risparmiatore in PEPP; d) in una sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», una breve descrizione del profilo di rischio-rendimento che comprenda i seguenti elementi: i) un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di detto indicatore, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente pertinenti per il PEPP e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio; ii) la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti: — se il risparmiatore in PEPP può perdere tutto il capitale investito; o — se il risparmiatore in PEPP si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi; iii) scenari di performance adeguati e le ipotesi su cui sono basati; iv) ove applicabili, le condizioni relative ai rendimenti per i risparmiatori in PEPP e ai limiti massimi delle prestazioni incorporati; v) la precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP può incidere sui versamenti effettivi; e) in una sezione intitolata «Cosa accade se [il nome del fornitore di PEPP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?», una breve indicazione che precisi se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell’investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano; f) in una sezione intitolata «Quali sono i costi?», i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendenti sia i costi diretti che quelli indiretti a carico del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l’incidenza composta dei costi complessivi sull’investimento. Il PEPP KID include un’indicazione chiara che il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP forniscono informazioni che specificano eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire al risparmiatore in PEPP di comprendere l’effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell’investimento; g) in una sezione intitolata «Quali sono i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente a [il mio Stato membro di residenza]?»: i) in una sottosezione intitolata: «Requisiti per la fase di contribuzione»: una descrizione delle condizioni per la fase di accumulo, quali stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP conformemente all’; ii) in una sottosezione intitolata: «Requisiti per la fase di erogazione»: una descrizione delle condizioni per la fase di decumulo, quali stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP conformemente all’; h) in una sezione intitolata «Come posso presentare un reclamo?»: informazioni su come e a chi un risparmiatore in PEPP può presentare un reclamo riguardante il PEPP o la condotta del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP. 4.   La stratificazione delle informazioni richieste al paragrafo 3 è permessa quando il PEPP KID è fornito in formato elettronico, con la possibilità di presentare parti dettagliate delle informazioni attraverso pop-up o link a livelli accessori. In tal caso, il PEPP KID deve poter essere stampato come un unico documento. 5.   Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i dettagli della presentazione, comprese la forma e la lunghezza del documento, e il contenuto di ciascuno degli elementi informativi di cui al paragrafo 3; b) la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al paragrafo 3, lettera d), punti i) e iii); c) la metodologia per il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al paragrafo 3, lettera f); d) qualora le informazioni siano presentate in un formato elettronico con stratificazione delle informazioni, quali informazioni devono trovarsi nel primo livello e quali informazioni possono essere fornite nei livelli di dettaglio supplementari. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA tiene conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura a lungo termine del PEPP, delle capacità dei risparmiatori in PEPP, nonché delle caratteristiche dei PEPP, in modo da consentire ai risparmiatori in PEPP di scegliere tra diverse opzioni di investimento e altre opzioni previste dal PEPP, in particolare qualora tale scelta possa essere effettuata in momenti diversi o modificata in un secondo momento. L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
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Contenuto del PEPP KID (Art. 28 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo