Art. 30

Revisione del PEPP KID

In vigore dal 20 giu 2019
Revisione del PEPP KID 1.   Il fornitore di PEPP esamina almeno annualmente le informazioni contenute nel PEPP KID e rivede prontamente il documento qualora dall’esame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista è resa disponibile tempestivamente. 2.   Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali il PEPP KID è riesaminato e rivisto. L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
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Revisione del PEPP KID (Art. 30 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo