Art. 30 · Revisione del PEPP KID

Art. 30

Revisione del PEPP KID

In vigore dal 20 giu 2019
Revisione del PEPP KID 1.   Il fornitore di PEPP esamina almeno annualmente le informazioni contenute nel PEPP KID e rivede prontamente il documento qualora dall’esame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista è resa disponibile tempestivamente. 2.   Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali il PEPP KID è riesaminato e rivisto. L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
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