Art. 26

PEPP KID

In vigore dal 20 giu 2019
PEPP KID 1.   Prima dell’offerta ai risparmiatori in PEPP, il fornitore di PEPP redige, conformemente ai requisiti stabiliti dalla presente sezione, un PEPP KID per tale prodotto PEPP e lo pubblica sul suo sito web. 2.   Le informazioni che figurano nel PEPP KID costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PEPP. 3.   Il PEPP KID è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Esso non contiene rinvii alla documentazione commerciale. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile, solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel PEPP KID. Per il PEPP di base viene elaborato un PEPP KID separato. 4.   Qualora un fornitore di PEPP offra a un risparmiatore in PEPP una gamma di opzioni di investimento alternative tale che tutte le informazioni di cui all’, paragrafo 3, relative alle opzioni di investimento sottostanti non possono essere fornite all’interno di un unico PEPP KID conciso e autonomo, i fornitori di PEPP producono uno dei seguenti documenti: a) un PEPP KID autonomo per ogni opzione di investimento alternativo; b) un PEPP KID generico che fornisca almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento alternative e indichi dove e come si possono trovare informazioni precontrattuali più dettagliate relative agli investimenti che sostengono tali opzioni di investimento. 5.   Conformemente all’, il PEPP KID è redatto nella forma di un breve documento scritto in modo conciso. Esso: a) è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile; b) si incentra sulle informazioni chiave di cui i clienti PEPP necessitano; c) è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni e, in particolare, in un linguaggio chiaro, conciso e comprensibile. 6.   Qualora nel PEPP KID vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero. 7.   Se nel PEPP KID viene usato il marchio o il logo del fornitore di PEPP o del gruppo a cui appartiene, esso non distoglie l’attenzione dalle informazioni contenute nel documento né ne oscura il testo. 8.   Oltre al PEPP KID, i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP forniscono ai futuri risparmiatori in PEPP riferimenti a eventuali relazioni disponibili al pubblico sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, compresa la sua solvibilità, garantendo ai futuri risparmiatori in PEPP un facile accesso a tali informazioni. 9.   Ai futuri risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite informazioni sui risultati passati dell’opzione di investimento del risparmiatore in PEPP che coprano i risultati di un periodo minimo di dieci anni o, nel caso in cui il PEPP sia stato fornito per meno di dieci anni, per tutti gli anni durante i quali il PEPP è stato fornito. Le informazioni sui risultati passati sono accompagnate dalla dichiarazione «i risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1238:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
PEPP KID (Art. 26 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo