Art. 27

Lingua del PEPP KID

In vigore dal 20 giu 2019
Lingua del PEPP KID 1.   Il PEPP KID è redatto nelle lingue ufficiali, o in almeno una delle lingue ufficiali, utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PEPP è distribuito, oppure in un’altra lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue. La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del PEPP KID originale. 2.   Qualora un PEPP sia commercializzato in uno Stato membro mediante una documentazione commerciale in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il PEPP KID è redatto almeno nelle lingue ufficiali corrispondenti. 3.   Il PEPP KID è reso disponibile, su richiesta, in un formato adeguato ai risparmiatori in PEPP con disabilità visiva.
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