Art. 10
Distribuzione di PEPP
In vigore dal 20 giu 2019
Distribuzione di PEPP
1. Le imprese finanziarie di cui all’, paragrafo 1, possono distribuire PEPP creati dalle imprese stesse. Possono altresì distribuire PEPP non creati dalle imprese stesse a condizione che rispettino il pertinente diritto settoriale ai sensi del quale possono distribuire prodotti non creati da esse.
2. Gli intermediari assicurativi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/97 e le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE a prestare consulenza in materia di investimenti, quali definite all’, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, possono distribuire PEPP non creati da essi stessi.
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