Art. 12
Pubblicazione delle disposizioni nazionali
In vigore dal 20 giu 2019
Pubblicazione delle disposizioni nazionali
1. I testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo di cui all’ e le condizioni relative alla fase di decumulo di cui all’, incluse le informazioni sulle ulteriori procedure nazionali istituite per applicare i vantaggi e gli incentivi stabiliti a livello nazionale, ove applicabile, sono resi pubblici e aggiornati dall’autorità nazionale competente.
2. Tutte le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che sul proprio sito web vi sia un collegamento aggiornato ai testi di cui al paragrafo 1.
3. La pubblicazione dei testi di cui al paragrafo 1 viene effettuata a scopo puramente informativo e non crea obblighi o responsabilità sul piano giuridico per le autorità nazionali competenti.
Storico versioni
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