Art. 13
Registro pubblico centrale
In vigore dal 20 giu 2019
Registro pubblico centrale
1. L’EIOPA tiene un registro pubblico centrale in cui figurano ogni PEPP registrato ai sensi del presente regolamento, il numero di registrazione del PEPP, il fornitore del PEPP, le autorità competenti del fornitore del PEPP, la data di registrazione del PEPP, l’elenco completo degli Stati membri in cui il PEPP è offerto e l’elenco completo degli Stati membri per i quali il fornitore del PEPP offre un sottoconto. Il registro è pubblicamente accessibile in formato elettronico ed è mantenuto aggiornato.
2. Le autorità competenti comunicano all’EIOPA i collegamenti di cui all’, paragrafo 2, e mantengono aggiornate tali informazioni.
3. L’EIOPA pubblica e mantiene aggiornati i collegamenti di cui al paragrafo 2 nel registro pubblico centrale di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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