Art. 14
Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP
In vigore dal 20 giu 2019
Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP
1. I fornitori di PEPP possono fornire, e i distributori di PEPP possono distribuire, PEPP nel territorio dello Stato membro ospitante in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, purché rispettino le norme e le procedure in materia stabilite da o ai sensi degli atti legislativi dell’Unione loro applicabili di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), o all’, paragrafo 2, e previa notifica della loro intenzione di aprire un sottoconto per lo Stato membro ospitante conformemente all’.
2. I fornitori di PEPP di cui all’, paragrafo 1, lettere c) ed f), rispettano le disposizioni di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1238:oj#art-14