Art. 14

Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP

In vigore dal 20 giu 2019
Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP 1.   I fornitori di PEPP possono fornire, e i distributori di PEPP possono distribuire, PEPP nel territorio dello Stato membro ospitante in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, purché rispettino le norme e le procedure in materia stabilite da o ai sensi degli atti legislativi dell’Unione loro applicabili di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), o all’, paragrafo 2, e previa notifica della loro intenzione di aprire un sottoconto per lo Stato membro ospitante conformemente all’. 2.   I fornitori di PEPP di cui all’, paragrafo 1, lettere c) ed f), rispettano le disposizioni di cui all’.
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Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP (Art. 14 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo