Art. 8
Condizioni di annullamento della registrazione del PEPP
In vigore dal 20 giu 2019
Condizioni di annullamento della registrazione del PEPP
1. Le autorità competenti adottano una decisione di annullamento della registrazione del PEPP se:
a)
il fornitore di PEPP rinuncia espressamente alla registrazione;
b)
il fornitore di PEPP ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c)
il fornitore di PEPP ha gravemente o sistematicamente violato il presente regolamento; oppure
d)
il fornitore di PEPP o il PEPP non soddisfa più le condizioni sulla base delle quali è stata concessa la registrazione.
2. Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione di annullamento della registrazione di un PEPP, le autorità competenti comunicano tale decisione all’EIOPA e informano di conseguenza il fornitore di PEPP.
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della decisione di annullamento della registrazione di cui al paragrafo 2, l’EIOPA annulla la registrazione del PEPP e informa di conseguenza le autorità competenti.
4. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell’annullamento della registrazione del PEPP di cui al paragrafo 3, inclusa la data di annullamento della registrazione, le autorità competenti informano di conseguenza il fornitore di PEPP.
5. Il fornitore di PEPP cessa di fornire il PEPP e il distributore di PEPP cessa di distribuire il PEPP a partire dalla data di annullamento della registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’.
6. Se l’EIOPA viene informata dell’esistenza di una delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), del presente articolo, in linea con il dovere di cooperazione tra le autorità competenti e l’EIOPA sancito all’, l’EIOPA chiede alle autorità competenti del fornitore del PEPP di verificare l’esistenza di tali circostanze e le autorità competenti trasmettono all’EIOPA le loro conclusioni e le informazioni corrispondenti.
7. Prima di adottare una decisione di annullamento della registrazione di un PEPP, le autorità competenti e l’EIOPA si adoperano al massimo per garantire la salvaguardia degli interessi dei risparmiatori in PEPP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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