Art. 66
Cooperazione e coerenza
In vigore dal 20 giu 2019
Cooperazione e coerenza
1. Ogni autorità competente contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l’Unione.
2. Le autorità competenti cooperano tra loro conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), alla direttiva 2009/65/CE, alla direttiva 2009/138/CE, alla direttiva 2011/61/UE, alla direttiva 2014/65/UE, alla direttiva (UE) 2016/97 e alla direttiva (UE) 2016/2341.
3. Le autorità competenti e l’EIOPA collaborano tra di loro, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, nell’esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento.
4. Le autorità competenti e l’EIOPA si scambiano, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento, in particolare per individuare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.
5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli della cooperazione e dello scambio delle informazioni, unitamente alle disposizioni sulla presentazione delle summenzionate informazioni in un formato standardizzato che consenta raffronti.
L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1238:oj#art-66