Art. 68
Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altri provvedimenti
In vigore dal 20 giu 2019
Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altri provvedimenti
1. Le autorità competenti esercitano il potere di imporre le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti di cui all’ in conformità del rispettivo ordinamento giuridico nazionale:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento di altro tipo imposti a norma dell’, paragrafo 3, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui, secondo il caso:
a)
la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
c)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile;
d)
l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
e)
le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
f)
il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con le autorità competenti, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;
g)
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
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