Art. 68

Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altri provvedimenti

In vigore dal 20 giu 2019
Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altri provvedimenti 1.   Le autorità competenti esercitano il potere di imporre le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti di cui all’ in conformità del rispettivo ordinamento giuridico nazionale: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. 2.   Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento di altro tipo imposti a norma dell’, paragrafo 3, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui, secondo il caso: a) la rilevanza, la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile; d) l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; e) le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate; f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con le autorità competenti, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa; g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
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Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altri provvedimenti (Art. 68 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo