Art. 69
Pubblicazione delle sanzioni amministrative e degli altri provvedimenti
In vigore dal 20 giu 2019
Pubblicazione delle sanzioni amministrative e degli altri provvedimenti
1. Le autorità competenti pubblicano sul loro sito web ufficiale, senza indebito ritardo, le decisioni di imporre sanzioni amministrative o di adottare altri provvedimenti per violazione del presente regolamento dopo la comunicazione al destinatario.
2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull’identità dei responsabili e sulle sanzioni amministrative o sugli altri provvedimenti imposti.
3. Quando ritengono, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell’identità, nel caso di una persona giuridica, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti provvedono a:
a)
differire la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione,
b)
pubblicare la decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento omettendo per un periodo di tempo ragionevole di indicare l’identità e i dati personali del destinatario, se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere e a condizione che la pubblicazione anonima assicuri l’effettiva protezione dei dati personali in questione, oppure
c)
non pubblicare affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
i)
che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari;
ii)
la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto a misure ritenute di natura minore.
4. Se la sanzione amministrative o un altro provvedimento sono pubblicati in forma anonima conformemente al paragrafo 3, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata. Quando la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento di altro tipo è oggetto di impugnazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria, le autorità competenti aggiungono immediatamente tale informazione sul proprio sito web ufficiale e qualsiasi informazione successiva sull’esito dell’impugnazione. Sul sito è altresì pubblicata l’eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa o un altro provvedimento.
5. Le autorità competenti assicurano che le informazioni da pubblicare ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione rimangono sui siti web ufficiali delle autorità competenti solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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