Art. 67
Sanzioni amministrative e altri provvedimenti
In vigore dal 20 giu 2019
Sanzioni amministrative e altri provvedimenti
1. Senza pregiudizio dei poteri di vigilanza delle autorità competenti e del diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme in merito alle sanzioni amministrative e agli altri provvedimenti adeguati applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire la loro applicazione. Le sanzioni amministrative e le altre misure previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri possono decidere di non adottare norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma per le violazioni che sono già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale.
Entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri comunicano le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’EIOPA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’EIOPA di tutte le successive modifiche.
2. Le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicano quanto meno nelle situazioni in cui:
a)
l’impresa finanziaria di cui all’, paragrafo 1, ha ottenuto la registrazione di un PEPP presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione degli ;
b)
l’impresa finanziaria di cui all’, paragrafo 1, fornisce o distribuisce prodotti recanti la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» senza la necessaria registrazione;
c)
il fornitore di PEPP non ha fornito il servizio di portabilità in violazione degli o le informazioni relative a tale servizio ai sensi degli , o non ha rispettato i requisiti e gli obblighi di cui al capo IV, al capo V, , e al capo VII;
d)
il depositario non ha adempiuto gli obblighi di sorveglianza di cui all’.
3. Gli Stati membri provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti in appresso nel caso delle violazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a)
una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’;
b)
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
c)
l’interdizione temporanea, nei confronti del membro dell’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione dell’impresa finanziaria o di qualsiasi altra persona fisica ritenuti responsabili, dall’esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;
d)
per le persone giuridiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 14 agosto 2019;
e)
per le persone giuridiche, l’importo delle sanzioni pecuniarie amministrative massime di cui alla lettera d) può arrivare fino al 10 % del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una controllata dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa contabile, risultante dall’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione dell’impresa madre capogruppo;
f)
per le persone fisiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 14 agosto 2019;
g)
sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui, rispettivamente, alle lettere d), e) ed f).
4. Le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o degli altri provvedimenti di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 3 sono motivate e soggette a ricorso giurisdizionale.
5. Nell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 3, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti producano i risultati perseguiti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare, nei casi transfrontalieri, possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione delle sanzioni amministrative e degli altri provvedimenti.
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