Art. 70
Obbligo di trasmettere all’EIOPA le informazioni sulle sanzioni amministrative e sugli altri provvedimenti
In vigore dal 20 giu 2019
Obbligo di trasmettere all’EIOPA le informazioni sulle sanzioni amministrative e sugli altri provvedimenti
1. Le autorità competenti informano l’EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e agli altri provvedimenti imposti ma non pubblicati ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso gli stessi e il relativo esito.
2. Le autorità competenti inviano all’EIOPA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e a tutti gli altri provvedimenti imposti ai sensi dell’.
L’EIOPA pubblica le informazioni in una relazione annuale.
3. Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell’, paragrafo 1, secondo comma, di stabilire sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento, le loro autorità competenti forniscono all’EIOPA, su base annua, dati resi anonimi e aggregati concernenti tutte le indagini penali avviate e le sanzioni penali imposte. L’EIOPA pubblica in una relazione annuale i dati resi anonimi relativi alle sanzioni penali imposte.
4. Le autorità competenti, quando rendono pubblica una sanzione amministrativa, un altro provvedimento o una sanzione penale, ne danno contestualmente comunicazione all’EIOPA.
Storico versioni
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