Art. 65

Poteri di intervento sui prodotti da parte dell’EIOPA

In vigore dal 20 giu 2019
Poteri di intervento sui prodotti da parte dell’EIOPA 1.   Conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’EIOPA esercita il monitoraggio sul mercato dei PEPP commercializzati, distribuiti o venduti nell’Unione. 2.   Conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’EIOPA può vietare o limitare temporaneamente nell’Unione la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati PEPP o dei PEPP che presentano determinate caratteristiche specifiche. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dall’EIOPA, o essere soggetti a deroghe da essa specificate. 3.   L’EIOPA adotta una decisione a norma del paragrafo 2 dopo aver consultato le altre AEV, se del caso, e solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’azione proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela dei risparmiatori in PEPP, anche in relazione al carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione; b) i requisiti regolamentari applicabili ai PEPP a norma del diritto dell’Unione non sono atti ad affrontare la minaccia; c) un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata. Se le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l’EIOPA può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 2 prima che un PEPP sia commercializzato, distribuito o venduto ai clienti di PEPP. 4.   Nell’adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’EIOPA assicura che tale misura: a) non abbia effetti negativi sproporzionati sull’efficienza dei mercati finanziari o sui risparmiatori in PEPP, rispetto ai suoi benefici; o b) non crei un rischio di arbitraggio regolamentare. Se l’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’, l’EIOPA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo senza emettere il parere di cui all’. 5.   Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’EIOPA comunica alle autorità competenti la misura proposta. 6.   L’EIOPA pubblica un avviso sul suo sito web per qualsiasi decisione concernente l’adozione di misure ai sensi del presente articolo. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente agli atti compiuti dopo l’entrata in vigore delle misure. 7.   L’EIOPA riesamina a intervalli adeguati, e almeno ogni tre mesi, il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 2. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo scadere del suddetto termine di tre mesi. 8.   Una misura adottata dall’EIOPA in conformità del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente. 9.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento con i criteri e i fattori che l’EIOPA deve applicare al momento di accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP, anche in relazione al carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, o di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo. Tali criteri e fattori comprendono: a) il grado di complessità del PEPP e la relazione con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione e vendita; b) il grado di innovazione di un PEPP, di un’attività o di una prassi; c) l’effetto leva di un PEPP o di una prassi; d) in relazione all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, l’entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP.
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