Art. 64

Agevolazione e coordinamento

In vigore dal 20 giu 2019
Agevolazione e coordinamento 1.   L’EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell’. In particolare, l’EIOPA assicura che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che, se opportuno, le autorità competenti adottino un approccio coerente. 2.   Dopo aver ricevuto comunicazione, a norma dell’, della necessità di imporre un divieto o una restrizione a norma del suddetto articolo, l’EIOPA esprime un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’EIOPA ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo indica nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito web dell’EIOPA. 3.   Se un’autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere espresso dall’EIOPA a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito web un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.
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