Art. 7
Registrazione del PEPP
In vigore dal 20 giu 2019
Registrazione del PEPP
1. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione della decisione di registrazione come pure delle informazioni e della documentazione, conformemente all’, paragrafo 5, l’EIOPA registra il PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’ e informa di conseguenza le autorità competenti senza indebito ritardo.
2. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di registrazione del PEPP di cui al paragrafo 1, le autorità competenti informano di conseguenza il fornitore di PEPP richiedente.
3. Il fornitore di PEPP può fornire il PEPP e il distributore di PEPP può distribuire il PEPP a partire dalla data di registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’.
Storico versioni
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