Art. 5
Registrazione
In vigore dal 20 giu 2019
Registrazione
1. Un PEPP può essere fornito e distribuito nell’Unione solo quando sia stato registrato nel registro pubblico centrale mantenuto dall’EIOPA conformemente all’.
2. La registrazione del PEPP è valida per tutti gli Stati membri. Essa permette al fornitore di PEPP di fornire il PEPP e al distributore di PEPP di distribuire il PEPP registrato nel registro pubblico centrale di cui all’.
La vigilanza sul rispetto del presente regolamento viene effettuata su base continuativa in conformità del capo IX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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