Art. 3

Disposizioni applicabili

In vigore dal 20 giu 2019
Disposizioni applicabili La registrazione, la creazione, la distribuzione e la vigilanza dei PEPP è disciplinata dalle seguenti norme: a) il presente regolamento; e b) per le materie non disciplinate dal presente regolamento: i) il pertinente diritto settoriale dell’Unione, inclusi i corrispondenti atti delegati e di esecuzione; ii) le leggi adottate dagli Stati membri in applicazione del pertinente diritto settoriale dell’Unione e in applicazione di misure concernenti specificamente i PEPP; iii) altre leggi nazionali applicabili ai PEPP.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1238:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni applicabili (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/1238) — Testo vigente | Portale Normativo