Art. 3
Disposizioni applicabili
In vigore dal 20 giu 2019
Disposizioni applicabili
La registrazione, la creazione, la distribuzione e la vigilanza dei PEPP è disciplinata dalle seguenti norme:
a)
il presente regolamento; e
b)
per le materie non disciplinate dal presente regolamento:
i)
il pertinente diritto settoriale dell’Unione, inclusi i corrispondenti atti delegati e di esecuzione;
ii)
le leggi adottate dagli Stati membri in applicazione del pertinente diritto settoriale dell’Unione e in applicazione di misure concernenti specificamente i PEPP;
iii)
altre leggi nazionali applicabili ai PEPP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1238:oj#art-3