Art. 4

Contratto PEPP

In vigore dal 20 giu 2019
Contratto PEPP 1.   Il contratto PEPP stabilisce le disposizioni specifiche relative al PEPP in conformità delle norme applicabili di cui all’. 2.   Il contratto PEPP include in particolare: a) una descrizione del PEPP di base, di cui all’, tra cui informazioni relative alla garanzia sul capitale investito o alla strategia di investimento volta a garantire la protezione del capitale; b) se del caso, una descrizione delle opzioni alternative di investimento di cui all’, paragrafo 2; c) le condizioni per la modifica dell’opzione di investimento di cui all’; d) nei casi in cui il PEPP offra la copertura dei rischi biometrici, i dettagli di tale copertura, comprese le circostanze che la attiverebbero; e) una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’; f) le condizioni relative al servizio di portabilità di cui agli articoli da 17 a 20, incluse informazioni sugli Stati membri per cui è disponibile un sottoconto; g) le condizioni relative al servizio di trasferimento di cui agli articoli da 52 a 55; h) le categorie dei costi e i costi complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile; i) le condizioni relative alla fase di accumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’; j) le condizioni relative alla fase di decumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’; k) ove applicabile, le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.
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