Art. 9
Denominazione
In vigore dal 20 giu 2019
Denominazione
La denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» in relazione a un prodotto pensionistico individuale può essere utilizzata soltanto se il prodotto pensionistico individuale è stato registrato dall’EIOPA per la distribuzione con la denominazione «PEPP» ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
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