Art. 17
Servizio di portabilità
In vigore dal 20 giu 2019
Servizio di portabilità
1. I risparmiatori in PEPP hanno il diritto di utilizzare un servizio di portabilità che dia loro il diritto di continuare a versare contributi sul loro conto PEPP esistente, quando trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro.
2. Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno il diritto di conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità dell’investimento nel loro PEPP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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