Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
conto pensionistico individuale intestato al risparmiatore in PEPP o al beneficiario di PEPP utilizzato per la registrazione delle operazioni che consentono al risparmiatore in PEPP di versare periodicamente importi a contributo della pensione e al beneficiario di PEPP di percepire le prestazioni PEPP
Fonte: reg-2019-06-20-1238 — art. 2 →il conto pensionistico individuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1238
Fonte: dlgs-2022-08-03-114 — art. 1 →