Definizione data dalla norma indicata.
fornitura di consulenza sui contratti di fornitura di PEPP, proposta di detti contratti o altri atti preparatori per la loro conclusione, conclusione dei contratti stessi o contributo alla loro gestione ed esecuzione, tra cui la fornitura di informazioni su uno o più contratti PEPP sulla base di criteri scelti dal cliente PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione e la predisposizione di una classifica di prodotti PEPP comprendente il confronto tra i prezzi e i prodotti o lo sconto sul premio, se il cliente PEPP è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto PE
Fonte: reg-2019-06-20-1238 — art. 2 →