Definizione data dalla norma indicata.
su richiesta del risparmiatore in PEPP, il trasferimento da un fornitore di PEPP a un altro degli importi corrispondenti o, ove applicabile, delle attività in natura conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, da un conto PEPP verso l’altro, con la chiusura del precedente conto PEPP, fatto salvo l’articolo 53, paragrafo 4, lettera e)
Fonte: reg-2019-06-20-1238 — art. 2 →