Art. 3
Definizioni
In vigore dal 27 nov 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«rating ESG»: un parere, o un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato riguardo a fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance o in merito all’esposizione di un elemento valutato a rischi o all’impatto su fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance che si basa sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia denominato «rating ESG», «parere ESG» o «punteggio ESG»;
2)
«parere ESG»: una valutazione ESG basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista di rating nel processo di rating;
3)
«punteggio ESG»: una misura ESG derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme, e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori contributi analitici sostanziali da parte di un analista di rating;
4)
«fornitore di rating ESG»: una persona giuridica le cui attività comprendono l’emissione e la pubblicazione o la distribuzione di rating ESG su base professionale;
5)
«impresa finanziaria regolamentata nell’Unione»: un’impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è:
a)
un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27);
b)
un’impresa di investimento quale definita all’, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
c)
un GEFIA quale definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, compreso un gestore di fondi per il venture capital qualificati quale definito all’, lettera c), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), un gestore di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale quale definito all’, lettera c), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e un gestore di ELTIF quale definito all’, punto 12), del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (30);
d)
una società di gestione quale definita all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;
e)
un’impresa di assicurazione quale definita all’, punto 1), della direttiva 2009/138/CE;
f)
un’impresa di riassicurazione quale definita all’, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
g)
un ente pensionistico aziendale o professionale, quale definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341;
h)
un istituto pensionistico che gestisce regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 (31) del Parlamento europeo e del Consiglio, come pure qualsiasi soggetto giuridico costituito a fini di investimento in tali regimi di sicurezza sociale;
i)
un fondo di investimento alternativo, quale definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile;
j)
un OICVM quale definito all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;
k)
una controparte centrale quale definita all’, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);
l)
un depositario centrale di titoli quale definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (33);
m)
una società veicolo di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma dell’articolo 211 della direttiva 2009/138/CE;
n)
una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (34);
o)
una società di partecipazione assicurativa quale definita all’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 212, paragrafo 1, lettera h), della medesima direttiva, che fa parte di un gruppo assicurativo soggetto a vigilanza a livello di gruppo a norma dell’articolo 213 di tale direttiva e che non è esentata dalla vigilanza di gruppo a norma dell’articolo 214, paragrafo 2, della medesima direttiva;
p)
una società di partecipazione finanziaria quale definita all’, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013
q)
un istituto di pagamento quale definito all’, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);
r)
un istituto di moneta elettronica quale definito all’, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36);
s)
un fornitore di servizi di crowdfunding quale definito all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;
t)
un fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all’, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, quando presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all’, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114;
u)
un repertorio di dati sulle negoziazioni quale definito all’, punto 2), del regolamento (UE) n. 648/2012;
v)
un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni quale definito all’, punto 23), del regolamento (UE) 2017/2402;
w)
un amministratore di indici di riferimento quali definiti all’, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
x)
un’agenzia di rating del credito quale definita all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009;
6)
«analista di rating»: una persona che esercita funzioni di analisi ai fini dell’emissione di rating ESG;
7)
«elemento valutato»: una persona giuridica, uno strumento finanziario, un prodotto finanziario, un’autorità pubblica o un organismo di diritto pubblico cui è esplicitamente o implicitamente attribuito un rating ESG, indipendentemente dal fatto che tale rating sia stato richiesto e indipendentemente dal fatto che la persona giuridica,l’autorità pubblica o l’organismo di diritto pubblico abbia fornito informazioni per tale rating ESG;
8)
«strumento finanziario»: gli strumenti di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;
9)
«utente di rating ESG»: una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo di diritto pubblico, cui è distribuito un rating ESG mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali;
10)
«autorità competenti»: le autorità designate da ciascuno Stato membro a norma dell’ del presente regolamento;
11)
«organo di amministrazione»: l’organo – o gli organi – di un fornitore di rating ESG, nominati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del fornitore di rating ESG, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza all’interno del fornitore di rating ESG, e comprende persone che dirigono di fatto l’attività del fornitore di rating ESG;
12)
«alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività del fornitore di rating ESG nonché il membro o i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di tale fornitore;
13)
«gruppo di fornitori di rating ESG»: un gruppo di imprese stabilite nell’Unione composto da un’impresa madre e dalle sue imprese figlie quale definito all’, punto 11) della direttiva 2013/34/UE e imprese legate tra loro da una relazione e la cui attività comprende la fornitura di rating ESG.
Storico versioni
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