Art. 13

Accordi di cooperazione

In vigore dal 27 nov 2024
Accordi di cooperazione 1.   Qualsiasi accordo di cooperazione di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 1, lettera f), e all’, paragrafo 5, lettera b), è soggetto a garanzie in materia di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’. Lo scambio di informazioni attuato nel contesto di tali accordi di cooperazione è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti del paese terzo. 2.   Per quanto concerne i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, l’ESMA applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (38).
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Accordi di cooperazione (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/3005) — Testo vigente | Portale Normativo