Art. 15
Principi generali
In vigore dal 27 nov 2024
Principi generali
1. I fornitori di rating ESG garantiscono l’indipendenza delle loro attività di rating, anche da qualsiasi influenza o vincolo di tipo politico ed economico.
2. I fornitori di rating ESG si dotano di norme e procedure che garantiscono che i loro rating ESG siano emessi, pubblicati e distribuiti in conformità del presente regolamento.
3. I fornitori di rating ESG utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati ed efficaci per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento.
4. I fornitori di rating ESG adottano e attuano politiche e procedure scritte che garantiscono che i loro rating ESG si basino su un’analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione che sono rilevanti per le loro analisi conformemente alle loro metodologie di rating.
5. I fornitori di rating ESG adottano e attuano politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che i loro interessi aziendali non compromettano l’indipendenza o l’accuratezza delle attività di rating ESG.
6. I fornitori di rating ESG adottano e attuano procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni.
7. I fornitori di rating ESG si avvalgono, per fornire i rating ESG, di metodologie rigorose, sistematiche, indipendenti e giustificabili e le applicano costantemente e in modo trasparente.
8. I fornitori di rating ESG rivedono le metodologie di rating di cui al paragrafo 7 su base continuativa e quanto meno una volta l’anno.
9. I fornitori di rating ESG monitorano e valutano l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure di cui al paragrafo 3 con cadenza almeno annuale e adottano misure appropriate per sopperire a eventuali carenze.
10. I fornitori di rating ESG istituiscono e mantengono una funzione di sorveglianza permanente, indipendente ed efficace per gli aspetti complessivi della fornitura dei propri rating ESG.
La funzione di sorveglianza dispone delle risorse e delle competenze necessarie e ha accesso a tutte le informazioni necessarie per esercitare i propri compiti. Essa ha accesso diretto all’organo di amministrazione del fornitore di rating ESG.
I fornitori di rating ESG elaborano e mantengono solide procedure per la loro funzione di sorveglianza.
11. I fornitori di rating ESG adottano tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni da loro impiegate ai fini dell’emissione dei rating ESG siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili. I fornitori di rating ESG indicano in modo chiaro che i loro rating ESG costituiscono il loro parere.
12. I fornitori di rating ESG notificano l’elemento valutato o l’emittente dell’elemento valutato durante il loro orario di lavoro e almeno due interi giorni lavorativi prima della prima emissione del rating ESG, al fine di dare all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato la possibilità di informare i fornitori di rating ESG di eventuali errori fattuali. A tal fine i fornitori di rating ESG mettono a disposizione, su richiesta dell’elemento valutato o dell’emittente dell’elemento valutato, gratuitamente e su base non commerciale, le informazioni di cui all’allegato III, punto 1, lettere b) e c), e punto 2, lettera b), punto ii), e la data dell’ultimo aggiornamento dei dati nonché, se del caso, qualsiasi altro dato raccolto, stimato o calcolato che si riferisce all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato.
13. I fornitori di rating ESG non sono obbligati a divulgare informazioni sul loro capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how o sui risultati delle attività innovative che si qualificherebbero come segreti commerciali come definiti all’, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (39).
14. I fornitori di rating ESG apportano modifiche ai loro rating ESG soltanto nel rispetto delle loro metodologie di rating pubblicate a norma dell’.
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