Art. 23
Comunicazione al pubblico delle metodologie, dei modelli e delle principali ipotesi di rating utilizzati nelle attività di rating ESG
In vigore dal 27 nov 2024
Comunicazione al pubblico delle metodologie, dei modelli e delle principali ipotesi di rating utilizzati nelle attività di rating ESG
1. I fornitori di rating ESG pubblicano sul proprio sito web, come minimo, le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating che utilizzano nelle loro attività di rating ESG, comprese le informazioni di cui all’allegato I, lettera d), e all’allegato III, punto 1. Tale pubblicazione è effettuata in modo chiaro e trasparente e deve essere identificata in una sezione distinta del sito web del fornitore di rating ESG.
Il fornitore di rating ESG pubblica l’informazione di cui all’allegato III, punto 1 al più tardi quando inizia ad emettere rating ESG.
2. Sono forniti rating E, S e G distinti anziché un unico rating ESG in cui sono aggregati i fattori E, S e G. I fornitori di rating ESG forniscono le informazioni di cui al presente articolo e all’ separatamente per ciascun fattore.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i fornitori di rating ESG possono fornire un unico rating ESG che aggrega i fattori E, S e G se forniscono, fatti salvi ulteriori obblighi di informativa a norma del presente regolamento, le informazioni di cui all’allegato III, punto 1, lettera h).
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi da comunicare a norma del paragrafo 1, primo comma. Tali elementi non includono obblighi di informativa aggiuntivi diversi rispetto a quelli elencati all’allegato III, punto 1.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 2 ottobre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. L’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le norme, i formati e i modelli relativi ai dati che i fornitori di rating ESG devono utilizzare per presentare le informazioni di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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