Art. 22
Esenzioni dai requisiti di governance
In vigore dal 27 nov 2024
Esenzioni dai requisiti di governance
1. Un fornitore di rating ESG può presentare all’ESMA una richiesta di esenzione dall’osservanza dei requisiti stabiliti all’, paragrafi 6, 8 e 10.
2. Nel valutare una richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA verifica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il fornitore di rating ESG è un fornitore di rating ESG di piccole dimensioni ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
il fornitore di rating ESG ha messo in atto misure e procedure, in particolare meccanismi di controllo interno e disposizioni e misure per la comunicazione di informazioni, che assicurano l’indipendenza degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating ESG e garantiscono l’effettivo rispetto del presente regolamento;
c)
il fornitore di rating ESG ha dimostrato che le sue dimensioni non sono state determinate in modo tale da eludere i requisiti del presente regolamento;
d)
il fornitore di rating ESG ha dimostrato con sufficiente chiarezza che i requisiti stabiliti all’, paragrafi 6, 8 e 10 non sono proporzionati alla natura, alla portata o alla complessità dell’attività di tale fornitore di rating ESG oppure alla natura o gamma dei rating ESG emessi.
Sulla base di tali considerazioni, l’ESMA può esentare tale fornitore di rating ESG da tutti i requisiti stabiliti all’, paragrafi 6, 8 e 10, o, in casi debitamente giustificati e sulla base degli elementi forniti dal fornitore di rating ESG a norma del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, solo da alcuni di tali requisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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