Art. 16

Separazione delle attività commerciali

In vigore dal 27 nov 2024
Separazione delle attività commerciali 1.   I fornitori di rating ESG non svolgono alcuna delle attività seguenti: a) attività di consulenza rivolte a investitori o imprese; b) emissione e distribuzione di rating del credito ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; c) fornitura di indici di riferimento quali definiti all’, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2016/1011; d) servizi e attività di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE; e) revisione legale dei bilanci e incarichi di certificazione della conformità dell’informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva 2013/34/UE; f) attività degli enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e attività di assicurazione o riassicurazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE. 2.   In deroga al paragrafo 1, un fornitore di rating ESG può svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere d) o f), purché metta in atto, in aggiunta alle misure di cui agli , delle misure specifiche volte a: a) garantire che ciascuna attività sia esercitata in modo autonomo; b) evitare potenziali rischi di conflitti di interesse nel processo decisionale nell’ambito delle proprie attività di rating ESG; c) garantire che i suoi dipendenti che partecipano direttamente al processo di valutazione di un elemento valutato non svolgano alcuna delle attività di cui al paragrafo 1, lettere d) o f). Nell’attuare tali misure, il fornitore di rating ESG tiene altresì conto delle attività del gruppo a cui appartiene, se del caso. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), un fornitore di rating ESG può presentare all’ESMA una richiesta di autorizzazione a fornire indici di riferimento, a condizione che metta in atto misure specifiche, comprese quelle di cui al paragrafo 2. L’ESMA decide se le misure proposte dal fornitore di rating ESG sono adeguate e sufficienti in relazione ai potenziali rischi di conflitti di interesse. Se l’ESMA ritiene che le misure non siano adeguate o sufficienti in relazione ai potenziali rischi di conflitti di interesse, si applica il paragrafo 1, lettera c). Qualsiasi modifica sostanziale in relazione alle misure adottate dal fornitore di rating ESG o alla loro attuazione è notificata all’ESMA dal fornitore di rating ESG prima dell’attuazione di tale modifica. L’ESMA decide se le misure rimangano adeguate e sufficienti in relazione ai potenziali rischi di conflitti di interesse. Se l’ESMA decide che le misure non sono più appropriate o sufficienti in relazione ai potenziali conflitti di interesse, si applica il paragrafo 1, lettera c). L’ESMA adotta la decisione di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete sulle misure proposte dal fornitore di rating ESG o in relazione a eventuali modifiche sostanziali o entro i termini di cui all’ se la valutazione dell’ESMA rientra nell’esame della domanda di autorizzazione del fornitore di rating ESG. 4.   I fornitori di rating ESG garantiscono che i propri dipendenti che partecipano direttamente al processo di valutazione di un elemento valutato non svolgano alcuna delle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e). 5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i dettagli delle misure e delle garanzie da attuare a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 2 ottobre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   I fornitori di rating ESG garantiscono che la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 non crei rischi di conflitto di interesse nel contesto delle loro attività di rating ESG. Laddove vi siano rischi di conflitto di interesse, i fornitori di rating ESG si astengono dal prestare tali altri servizi.
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Separazione delle attività commerciali (Art. 16 Regolamento (UE) 2024/3005) — Testo vigente | Portale Normativo