Art. 12
Riconoscimento di fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione
In vigore dal 27 nov 2024
Riconoscimento di fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione
1. Fino all’adozione da parte della Commissione della decisione di equivalenza di cui all’ o, se tale decisione è stata adottata, in caso di abrogazione della stessa, un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione con un fatturato netto annuo consolidato per tutte le sue attività inferiore all’importo massimo previsto all’, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE per gli ultimi tre anni consecutivi possono esercitare l’attività nell’Unione, a condizione che l’ESMA abbia riconosciuto tale fornitore di rating ESG conformemente al presente articolo. Un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione che appartiene a un gruppo quale definito all’, punto 11, della direttiva 2013/34/UE, il cui fatturato netto annuo consolidato di tutte le attività del gruppo è inferiore all’importo massimo fissato all’, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE, per ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi, può operare nell’Unione a condizione che l’ESMA abbia riconosciuto tale fornitore di rating ESG conformemente al presente articolo. A tal fine, l’ESMA può tenere conto di una valutazione da parte di un revisore esterno indipendente o di una certificazione dell’autorità competente del paese terzo in cui è stabilito il fornitore di rating ESG.
2. I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che desiderano essere riconosciuti ai sensi del paragrafo 1 si conformano ai requisiti di cui al presente regolamento e presentano domanda di riconoscimento all’ESMA.
3. Un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione che desidera essere riconosciuto ai sensi del paragrafo 1 dispone di un rappresentante legale. Tale rappresentante legale è una persona giuridica stabilita nell’Unione ed è espressamente nominato dal fornitore di rating ESG ad agire per suo conto. Tale rappresentante legale dimostra all’ESMA che tale fornitore di rating ESG adempie su base continuativa ai requisiti del presente regolamento e, a tale riguardo, ne risponde all’ESMA. Il rappresentante legale fornisce all’ESMA, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrarle che il fornitore di rating ESG soddisfa i requisiti del presente regolamento.
4. Un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione, quando presenta una domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 2, fornisce all’ESMA:
a)
tutte le informazioni elencate nell’allegato I;
b)
tutte le informazioni necessarie per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
c)
tutte le informazioni necessarie per dimostrare all’ESMA che il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione ha adottato le disposizioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
d)
l’elenco dei rating ESG attuali o futuri che sono destinati a essere distribuiti nell’Unione;
e)
se del caso, il nome e i dati di contatto dell’autorità competente del paese terzo responsabile per la vigilanza di detto fornitore.
Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 2, l’ESMA decide se concedere il riconoscimento. L’ESMA comunica la propria decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla sua adozione.
5. L’ESMA riconosce il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione ha rispettato i paragrafi 2, 3 e 4;
b)
se il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione è soggetto a vigilanza, l’ESMA cerca di mettere in atto un accordo di cooperazione adeguato con l’autorità competente pertinente del paese terzo in cui è stabilito detto fornitore, al fine di garantire uno scambio efficace di informazioni.
6. L’ESMA adotta una decisione di rigetto della domanda nel caso in cui l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell’ESMA nel quadro del presente regolamento è ostacolato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è stabilito il fornitore di rating ESG, oppure, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine dell’autorità competente del paese terzo.
7. L’ESMA irroga sanzioni pecuniarie, conformemente all’, o sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell’, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che il fornitore di rating ESG:
a)
stia agendo o abbia agito in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti di rating ESG o l’ordinato funzionamento dei mercati;
b)
abbia commesso una grave violazione del presente regolamento;
c)
abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.
8. Se il fornitore di rating ESG riconosciuto dall’ESMA a norma del presente articolo non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1, ne informa l’ESMA senza indebito ritardo.
Il fornitore di rating ESG notifica all’ESMA entro tre mesi dalla data in cui non soddisfa più le condizioni stabilite nel paragrafo 1 se intende continuare a offrire i propri servizi nell’Unione e presenta domanda di autorizzazione entro 12 mesi da tale data. In assenza di tale notifica, il fornitore di rating ESG cessa di operare nell’Unione.
9. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire la forma e il contenuto della domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 2 e, in particolare, la presentazione delle informazioni richieste al paragrafo 4.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 2 ottobre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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