Art. 36

Sanzioni pecuniarie

In vigore dal 27 nov 2024
Sanzioni pecuniarie 1.   Qualora constati che un fornitore di rating ESG o, se del caso, il suo rappresentante legale ha violato, intenzionalmente o per negligenza, il presente regolamento, l’ESMA adotta una decisione che irroga una sanzione pecuniaria. L’importo massimo della sanzione pecuniaria è pari al 10 % del fatturato netto annuo totale del fornitore di rating ESG, calcolato sulla base dell’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione del fornitore di rating ESG. 2.   Se il fornitore di rating ESG di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato netto annuo totale è il fatturato netto annuo totale o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa dell’Unione applicabile in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo. 3.   Per determinare il livello della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’, paragrafo 5. 4.   In deroga al paragrafo 3, qualora il fornitore di rating ESG di cui al paragrafo 1 abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione pecuniaria è almeno pari all’importo di tale vantaggio. 5.   Se un’azione o un’omissione compiuta da un fornitore di rating ESG costituisce più di una violazione del presente regolamento, si applica solo la sanzione pecuniaria con l’importo più elevato calcolato conformemente al paragrafo 2 e relativa a una delle violazioni in questione.
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