Art. 35
Misure di vigilanza dell’ESMA
In vigore dal 27 nov 2024
Misure di vigilanza dell’ESMA
1. Qualora constati che un fornitore di rating ESG non ha rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento, l’ESMA adotta una o più delle misure di vigilanza seguenti:
a)
sospensione o revoca dell’autorizzazione o del riconoscimento del fornitore di rating ESG;
b)
divieto temporaneo per il fornitore di rating ESG di pubblicare o distribuire rating ESG fino a quando la violazione non sia cessata;
c)
imposizione al fornitore di rating ESG di porre fine alla violazione;
d)
irrogazione di sanzioni pecuniarie a norma dell’;
e)
emissione di avvisi pubblici.
2. L’ESMA può inoltre adottare una o più misure di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), del presente articolo nei confronti di qualsiasi fornitore di rating ESG operante nell’Unione a norma dell’, paragrafo 1:
a)
senza rispettare l’ o nel caso in cui l’ESMA abbia sospeso o revocato l’autorizzazione del fornitore di rating ESG o il riconoscimento di cui a detto articolo;
b)
senza rispettare le condizioni per beneficiare di un’eventuale esclusione di cui all’, paragrafo 2.
3. L’ESMA può inoltre adottare le misure di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera e), nel caso in cui un’attività di rating ESG di un fornitore di rating ESG operante nell’Unione costituisca una grave minaccia all’integrità del mercato o alla tutela degli investitori nell’Unione.
Per verificare se una persona opera nell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, l’ESMA può avvalersi dei poteri che le sono conferiti dagli nei confronti della persona interessata o di terzi che consentono alla persona interessata di svolgere l’attività di rating ESG.
4. Le misure di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
5. L’ESMA, nell’adottare le misure di vigilanza di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
a)
la durata e la frequenza della violazione;
b)
se la violazione abbia generato o favorito un reato finanziario o se tale reato sia altrimenti riconducibile alla violazione;
c)
se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
d)
il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
e)
la solidità finanziaria del fornitore di rating ESG, quale risulta dal suo fatturato netto annuo totale;
f)
le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori e sugli altri utenti di rating ESG;
g)
l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del fornitore di rating ESG o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui tali profitti e perdite possano essere determinati;
h)
il livello di collaborazione che il fornitore di rating ESG ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dal fornitore stesso a causa della violazione;
i)
le violazioni precedentemente commesse dal fornitore di rating ESG;
j)
le misure adottate dal fornitore di rating ESG, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
Ai fini del primo comma, lettera c), si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente se l’ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che una persona ha agito deliberatamente per commettere la violazione.
6. L’ESMA notifica senza indebito ritardo alla persona responsabile della violazione qualsiasi decisione di adottare una misura di sorveglianza a norma del paragrafo 1. L’ESMA pubblica altresì tale decisione sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno della loro adozione.
La pubblicazione di cui al primo comma comprende:
a)
una dichiarazione che affermi il diritto del fornitore di rating ESG di presentare ricorso contro la decisione;
b)
se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
c)
una dichiarazione che affermi che l’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. L’ESMA può inoltre imporre al fornitore di rating ESG che ha commesso la violazione di informare gli utenti dei suoi rating ESG della misura di vigilanza adottata dall’ESMA a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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