Art. 34

Ispezioni in loco

In vigore dal 27 nov 2024
Ispezioni in loco 1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali professionali delle persone giuridiche di cui all’, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un’ispezione corretta ed efficace, l’ESMA può svolgere l’ispezione in loco senza preavviso. 2.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall’ESMA e possono esercitare i poteri loro conferiti conformemente all’, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento. 3.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione. Tale autorizzazione indica anche penalità di mora previste dall’, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione. In debito anticipo rispetto all’ispezione, l’ESMA avvisa l’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere svolta. 4.   Le persone di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, la data d’inizio, le penalità di mora previste all’ del presente regolamento, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. L’ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione. 5.   I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le altre persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su richiesta dell’ESMA, ai funzionari dell’ESMA e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco. 6.   L’ESMA può imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’, paragrafo 1. A tal fine le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’ESMA, quali definiti dal presente articolo e dall’, paragrafo 1. 7.   Qualora i funzionari dell’ESMA e le altre persone autorizzate constatino che una persona si oppone ad un’ispezione ordinata a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza di pubblica sicurezza o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge. 8.   Se l’ispezione in loco di cui al paragrafo 1 o l’assistenza di cui al paragrafo 7 richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva. 9.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale verifica l’autenticità della decisione dell’ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell’ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.
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