Art. 9

Sospensione o revoca dell’autorizzazione

In vigore dal 27 nov 2024
Sospensione o revoca dell’autorizzazione 1.   L’ESMA adotta una decisione di sospensione o di revoca dell’autorizzazione di un fornitore di rating ESG di cui all’, paragrafo 1, primo comma, se il fornitore di rating ESG: a) ha espressamente rinunciato all’autorizzazione o non ha fornito rating ESG nei 12 mesi antecedenti; b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato; o d) ha violato in modo grave o ripetuto il presente regolamento. 2.   ESMA informa il fornitore di rating ESG senza indebito ritardo di qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 1. La decisione di revoca o sospensione dell’autorizzazione ha effetto immediato in tutta l’Unione. 3.   L’ESMA informa le autorità competenti, la Commissione, l’ABE e l’EIOPA in merito a ciascuna decisione adottata a norma del paragrafo 1.
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