Art. 8

Decisione di concessione o rifiuto dell’autorizzazione a esercitare un’attività nell’Unione e notifica di tale decisione

In vigore dal 27 nov 2024
Decisione di concessione o rifiuto dell’autorizzazione a esercitare un’attività nell’Unione e notifica di tale decisione 1.   L’ESMA adotta una decisione pienamente motivata autorizzando un richiedente ad operare nell’Unione in qualità di fornitore di rating ESG qualora, in seguito all’esame della domanda di cui all’, concluda che tale richiedente soddisfa i requisiti per la fornitura di rating ESG di cui al presente regolamento. Se l’ESMA, dopo aver esaminato la domanda, conclude che il richiedente non soddisfa i requisiti per la fornitura di rating ESG di cui al presente regolamento, adotta una decisione pienamente motivata di rifiuto di tale autorizzazione. 2.   L’ESMA informa il richiedente entro cinque giorni lavorativi in merito alla decisione di cui al paragrafo 1. 3.   L’ESMA informa la Commissione, l’ABE e l’EIOPA di qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 1. 4.   L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione.
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