Art. 6

Domanda di autorizzazione a esercitare un’attività nell’Unione

In vigore dal 27 nov 2024
Domanda di autorizzazione a esercitare un’attività nell’Unione 1.   Le persone giuridiche stabilite nell’Unione che intendono esercitare un’attività nell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), presentano domanda di autorizzazione all’ESMA. 2.   Una domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni elencate nell’allegato I del presente regolamento ed è presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione. Il regolamento n. 1 del Consiglio (37) si applica mutatis mutandis a qualsiasi altra comunicazione tra l’ESMA e i fornitori di rating ESG e il loro personale. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente le informazioni di cui all’allegato I. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 2 ottobre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   Il fornitore di rating ESG autorizzato rispetta in ogni momento i requisiti in base ai quali l’autorizzazione è stata originariamente concessa. 5.   I fornitori di rating ESG notificano all’ESMA, senza indebito ritardo, qualsiasi modifica sostanziale delle circostanze in base alle quali l’autorizzazione è stata originariamente concessa, compresa l’apertura o la chiusura di una succursale all’interno dell’Unione.
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Domanda di autorizzazione a esercitare un’attività nell’Unione (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/3005) — Testo vigente | Portale Normativo