Art. 6
Domanda di autorizzazione a esercitare un’attività nell’Unione
In vigore dal 27 nov 2024
Domanda di autorizzazione a esercitare un’attività nell’Unione
1. Le persone giuridiche stabilite nell’Unione che intendono esercitare un’attività nell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), presentano domanda di autorizzazione all’ESMA.
2. Una domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni elencate nell’allegato I del presente regolamento ed è presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione. Il regolamento n. 1 del Consiglio (37) si applica mutatis mutandis a qualsiasi altra comunicazione tra l’ESMA e i fornitori di rating ESG e il loro personale.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente le informazioni di cui all’allegato I.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 2 ottobre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Il fornitore di rating ESG autorizzato rispetta in ogni momento i requisiti in base ai quali l’autorizzazione è stata originariamente concessa.
5. I fornitori di rating ESG notificano all’ESMA, senza indebito ritardo, qualsiasi modifica sostanziale delle circostanze in base alle quali l’autorizzazione è stata originariamente concessa, compresa l’apertura o la chiusura di una succursale all’interno dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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