Art. 10
Decisione di equivalenza
In vigore dal 27 nov 2024
Decisione di equivalenza
1. Un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione che desideri esercitare l’attività nell’Unione in conformità dell’, paragrafo 1, lettera b), può farlo soltanto se è incluso nel registro di cui all’ e a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione è una persona giuridica, è autorizzato o registrato come fornitore di rating ESG nel paese terzo interessato ed è soggetto alla vigilanza di tale paese terzo;
b)
il fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione ha notificato all’ESMA la propria intenzione di esercitare l’attività nell’Unione e ha presentato all’ESMA la prova della sua autorizzazione o registrazione quale fornitore di servizi ESG, la documentazione richiesta per tale autorizzazione o registrazione nel paese terzo in questione, nonché il nome dell’autorità competente del paese terzo responsabile della sua vigilanza e ha ricevuto conferma dall’ESMA della completezza delle informazioni fornite;
c)
la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma del paragrafo 2;
d)
gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4 sono operativi.
2. La Commissione può adottare una decisione di equivalenza attraverso atti di esecuzione che dichiarano che il quadro giuridico e le prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:
a)
i fornitori di rating ESG autorizzati o registrati nel paese terzo soddisfano requisiti vincolanti equivalenti ai requisiti del presente regolamento;
b)
il rispetto dei requisiti vincolanti di cui alla lettera a) è soggetto a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’.
3. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’ al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo. La Commissione può subordinare l’applicazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a)
all’effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo in questione delle eventuali condizioni, stabilite in detto atto di esecuzione, intese ad assicurare l’equivalenza delle norme in materia di vigilanza e regolamentazione;
b)
alla capacità dell’ESMA di esercitare efficacemente le sue responsabilità in materia di monitoraggio di cui all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. L’ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2. Tali accordi di cooperazione specificano almeno tutti gli elementi seguenti:
a)
il meccanismo per lo scambio periodico e ad hoc di informazioni tra l’ESMA e le autorità competenti del paese terzo interessato, compreso l’accesso a tutte le informazioni pertinenti richieste dall’ESMA in merito al fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese terzo;
b)
il meccanismo per la notifica immediata all’ESMA laddove l’autorità competente del paese terzo ritenga che un fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese e soggetto alla vigilanza di tale autorità competente del paese terzo stia violando le condizioni della sua autorizzazione o registrazione o altre disposizioni della normativa nazionale nel paese terzo;
c)
le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, incluse le ispezioni in loco;
d)
il meccanismo per la tempestiva notifica all’ESMA nei casi in cui un’autorità competente di un paese terzo adotta misure di regolamentazione o di vigilanza in relazione al fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese terzo, tra cui eventuali modifiche che potrebbero incidere sulla continua conformità del fornitore di rating ESG alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
e)
il meccanismo per la tempestiva notifica all’autorità competente del paese terzo nei casi in cui l’ESMA pubblica un avviso pubblico a norma dell’ al fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese terzo.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, se l’ESMA è informata del fatto che un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione non soddisfa più le condizioni per essere autorizzato o registrato nel paese in cui è stato autorizzato o registrato, essa lo cancella dal registro di cui all’.
5. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’ESMA valuta la completezza delle informazioni entro 20 giorni lavorativi dal loro ricevimento. Se ritiene che le informazioni non siano complete, l’ESMA fissa una scadenza entro la quale il fornitore di rating ESG deve fornire ogni informazione mancante. Una volta valutata la completezza della documentazione inoltrata, l’ESMA informa il fornitore di rating ESG dell’esito della valutazione entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica iniziale.
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