Art. 9
Sospensione o revoca dell’autorizzazione
In vigore dal 27 nov 2024
Sospensione o revoca dell’autorizzazione
1. L’ESMA adotta una decisione di sospensione o di revoca dell’autorizzazione di un fornitore di rating ESG di cui all’, paragrafo 1, primo comma, se il fornitore di rating ESG:
a)
ha espressamente rinunciato all’autorizzazione o non ha fornito rating ESG nei 12 mesi antecedenti;
b)
ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c)
non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato; o
d)
ha violato in modo grave o ripetuto il presente regolamento.
2. ESMA informa il fornitore di rating ESG senza indebito ritardo di qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 1. La decisione di revoca o sospensione dell’autorizzazione ha effetto immediato in tutta l’Unione.
3. L’ESMA informa le autorità competenti, la Commissione, l’ABE e l’EIOPA in merito a ciascuna decisione adottata a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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