Art. 13
Accordi di cooperazione
In vigore dal 27 nov 2024
Accordi di cooperazione
1. Qualsiasi accordo di cooperazione di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 1, lettera f), e all’, paragrafo 5, lettera b), è soggetto a garanzie in materia di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’. Lo scambio di informazioni attuato nel contesto di tali accordi di cooperazione è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti del paese terzo.
2. Per quanto concerne i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, l’ESMA applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (38).
Storico versioni
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