Art. 13 · Accordi di cooperazione

Art. 13

Accordi di cooperazione

In vigore dal 27 nov 2024
Accordi di cooperazione 1.   Qualsiasi accordo di cooperazione di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 1, lettera f), e all’, paragrafo 5, lettera b), è soggetto a garanzie in materia di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’. Lo scambio di informazioni attuato nel contesto di tali accordi di cooperazione è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti del paese terzo. 2.   Per quanto concerne i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, l’ESMA applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (38).
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