Art. 30
Autorità competenti
In vigore dal 27 nov 2024
Autorità competenti
1. Entro il 2 aprile 2026 ciascuno Stato membro designa un’autorità competente ai fini del presente regolamento.
2. Le autorità competenti si dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter svolgere i loro compiti ai sensi del presente regolamento.
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