Art. 29

ESMA

In vigore dal 27 nov 2024
ESMA 1.   Conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA emana e aggiorna orientamenti sulla cooperazione tra l’ESMA e le autorità competenti ai fini del presente regolamento, comprese le procedure e le condizioni dettagliate relative alla delega di compiti. 2.   Conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE e l’EIOPA, emana ed aggiorna orientamenti sull’applicazione del regime di avallo di cui all’ del presente regolamento entro il 2 ottobre 2025. 3.   L’ESMA pubblica una relazione annuale sull’applicazione del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza adottate, le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora. Tale relazione contiene in particolare informazioni sull’evoluzione del mercato dei rating ESG nell’Unione e una valutazione dell’applicazione dei regimi relativi ai paesi terzi di cui agli . L’ESMA presenta la relazione annuale di cui al primo comma al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 4.   L’ESMA pubblica annualmente sul suo sito web un elenco dei fornitori di rating ESG iscritti nel registro di cui all’, paragrafo 1, indicandone la quota totale di mercato nell’Unione. La pubblicazione fa il punto sulla struttura del mercato, compresi i livelli di concentrazione e la diversità dei fornitori di rating ESG. 5.   Ai fini del paragrafo 4, la quota di mercato è calcolata in riferimento al fatturato annuo generato dalle attività di rating ESG a livello di gruppo nell’Unione. 6.   L’ESMA coopera con l’ABE e l’EIOPA nello svolgimento dei suoi compiti e le consulta prima di emanare e aggiornare gli orientamenti e di presentare progetti di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del presente regolamento.
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