Art. 27

Trattamento equo, ragionevole, trasparente e non discriminatorio degli utenti dei rating ESG

In vigore dal 27 nov 2024
Trattamento equo, ragionevole, trasparente e non discriminatorio degli utenti dei rating ESG 1.   I fornitori di rating ESG adottano misure adeguate al fine di garantire che le commissioni addebitate ai clienti siano eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA può imporre ai fornitori di rating ESG di produrre elementi di prova documentati sulla loro politica in materia di prezzi, compresi la struttura delle commissioni e i criteri di determinazione dei prezzi. L’ESMA può adottare misure di vigilanza conformemente all’ e può decidere di imporre sanzioni pecuniarie conformemente all’ se rileva che le commissioni applicate dai fornitori di rating ESG non sono eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.
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Trattamento equo, ragionevole, trasparente e non discriminatorio degli utenti dei rating ESG (Art. 27 Regolamento (UE) 2024/3005) — Testo vigente | Portale Normativo