Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 lug 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 514/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «autorità designante»: l'autorità ministeriale di uno Stato membro, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, che designa l'autorità responsabile;
b) «autorità competenti»: l'autorità responsabile, l'autorità di audit e, se opportuno, l'autorità delegata di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014;
c) «SFC2014»: il sistema di informazione elettronico istituito dall' del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione (3);
d) «convenzione di sovvenzione»: una convenzione o atto giuridico equivalente sulla cui base l'autorità responsabile eroga sovvenzioni al beneficiario affinché attui il progetto nel quadro del programma nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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