Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 giu 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «animale»: un animale domestico appartenente a) alla specie bovina (Bos taurus, Bos indicus e Bubalus bubalis), b) alla specie suina (Sus scrofa), c) alla specie ovina (Ovis aries), d) alla specie caprina (Capra hircus); o e) alla specie equina (Equus caballus e Equus asinus); 2)   «razza»: popolazione di animali sufficientemente uniforme per poter essere distinta da altri animali della stessa specie da uno o più gruppi di allevatori che hanno stabilito di iscrivere tali animali in libri genealogici, con informazioni dettagliate sui loro ascendenti noti, al fine di riprodurre le loro caratteristiche congenite mediante riproduzione, scambio e selezione nel contesto di un programma genetico; 3)   «animale riproduttore»: un animale riproduttore di razza pura o un suino ibrido riproduttore; 4)   «materiale germinale»: lo sperma, gli ovociti e gli embrioni raccolti da animali riproduttori o prodotti da tali animali ai fini della riproduzione assistita; 5)   «ente selezionatore»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all', paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società; 6)   «ente ibridatore»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata che opera in un sistema di produzione chiuso od organismo pubblico, diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all', paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con suini ibridi riproduttori iscritti nel registro o nei registri suini ibridi istituiti o tenuti da tali stabilimenti; 7)   «organismo di allevamento»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata, impianto zootecnico o servizio ufficiale in un paese terzo che, per quanto riguarda gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina o i suini ibridi riproduttori, siano stati riconosciuti da tale paese terzo in relazione all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori destinati alla riproduzione; 8)   «autorità competenti»: le autorità di uno Stato membro incaricate, a norma del presente regolamento, di: a) riconoscere gli enti selezionatori e gli enti ibridatori e di approvare i programmi genetici essi realizzano con animali riproduttori; b) controlli ufficiali sugli operatori; c) prestare assistenza agli altri Stati membri e ai paesi terzi in caso di riscontrata non conformità; d) attività ufficiali diverse da quelle di cui alle lettere a) e c); 9)   «animale riproduttore di razza pura»: un animale iscritto oppure registrato e idoneo ad essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico; 10)   «suino ibrido riproduttore»: un animale della specie suina iscritto in un registro suini ibridi, che provenga da un incrocio pianificato o utilizzato per un incrocio pianificato nell'ambito delle classi seguenti: a) suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse; b) suini riproduttori a loro volta risultanti da un incrocio (ibrido) tra razze o linee diverse; c) suini riproduttori appartenenti ad una o all'altra delle categorie di cui alla lettera a) o b); 11)   «linea»: una sottopopolazione geneticamente stabile e uniforme di animali riproduttori puri di una particolare razza; 12)   «libro genealogico»: a) qualsiasi libro genealogico di animali delle specie suina, bovina, ovina, caprina e equina, schedario o supporto informatico tenuti da un ente selezionatore, costituito da una sezione principale e, qualora l'ente selezionatore decida in tal senso, da una o più sezioni supplementari per gli animali che appartengono alla stessa specie ma non possono essere iscritti nella sezione principale; b) se del caso, qualsiasi libro analogo tenuto da un organismo di allevamento; 13)   «sezione principale»: la parte di un libro genealogico nella quale sono iscritti o registrati e idonei a essere iscritti gli animali riproduttori di razza pura con indicazione dei loro ascendenti e, se del caso, dei loro meriti; 14)   «classe»: una divisione della sezione principale in cui gli animali riproduttori di razza pura sono iscritti in base ai loro meriti; 15)   «merito»: una caratteristica ereditaria quantificabile o una peculiarità genetica di un animale riproduttore; 16)   «valore riproduttivo»: valutazione dell'effetto previsto del genotipo di un animale riproduttore su un determinato carattere della prole; 17)   «registro suini ibridi»: a) qualsiasi schedario o supporto informatico tenuti da un ente ibridatore nel quale sono registrati i suini ibridi riproduttori con indicazione dei loro ascendenti; b) se del caso, qualsiasi registro analogo tenuto da un organismo di allevamento; 18)   «controllo ufficiale»: ogni forma di controllo eseguito dalle autorità competenti per la verifica della conformità alle norme stabilite dal presente regolamento; 19)   «altre attività ufficiali»: qualsiasi attività diversa dai controlli ufficiali, realizzata dalle autorità competenti conformemente al presente regolamento per garantire il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento; 20)   «certificato zootecnico»: i certificati di riproduzione, gli attestati o la documentazione commerciale, redatti su carta o in formato elettronico per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale, che forniscono informazioni sulla discendenza, sull'identificazione e, se disponibile, sui risultati della prova di performance o della valutazione genetica; 21)   «entrare nell'Unione» o «ingresso nell'Unione»: l'introduzione di animali e del loro materiale germinale in uno dei territori elencati nell'allegato VI dall'esterno di tali territori, escluso il transito; 22)   «scambi commerciali»: l'azione di acquistare, vendere, scambiare o altrimenti acquisire o immettere sul mercato animali o il loro materiale germinale nell'Unione, anche all'interno di uno Stato membro; 23)   «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alle norme previste nel presente regolamento, quali gli enti selezionatori, gli enti ibridatori, i terzi designati da enti selezionatori o enti ibridatori in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), i centri di raccolta e di stoccaggio dello sperma, i centri di stoccaggio di embrioni, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e gli allevatori; 24)   «razza a rischio di estinzione»: una razza locale che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattata a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, e la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione; 25)   «impresa privata che opera in sistemi di produzione chiusi»: un'impresa privata con un programma genetico al quale non partecipa alcun allevatore o un numero limitato di allevatori che sono vincolati a tale impresa privata nella misura in cui accettano di ricevere da quest'ultima la fornitura di suini ibridi riproduttori o di fornire ad essa suini ibridi riproduttori; 26)   «programma genetico»: una serie di azioni sistematiche, tra cui la registrazione, la selezione, la riproduzione e lo scambio di animali riproduttori e del loro materiale germinale, concepite e attuate in modo tale da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche e/o genotipiche desiderate della popolazione di riproduttori oggetto del programma.
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