Art. 3
Norme relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e al loro ingresso nell'Unione
In vigore dal 8 giu 2016
Norme relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e al loro ingresso nell'Unione
1. Gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quei motivi che derivano dalle norme previste dal presente regolamento.
2. Gli allevatori degli animali riproduttori, gli enti selezionatori, gli enti ibridatori o gli organismi di allevamento non sono oggetto di discriminazione sulla base del loro paese d'origine né del paese di origine degli animali riproduttori o del loro materiale germinale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1012:oj#art-3