Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 8 giu 2016
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce: a) le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione; b) le norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi genetici; c) i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori; d) le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale; e) le norme relative alla prova di performance e alla valutazione genetica di animali riproduttori; f) le norme relative all'emissione di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale; g) le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli enti selezionatori e sugli enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali; h) le norme relative all'assistenza amministrativa e alla cooperazione, nonché le norme relative alla corretta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri; i) le norme che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi. 2.   Il presente regolamento si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati a essere iscritti o registrati come animali riproduttori di razza pura in un libro genealogico o registrati come suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi. 3.   Il presente regolamento non si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali e tale materiale germinale siano destinati a sperimentazioni tecniche o scientifiche eseguite sotto la supervisione delle autorità competenti. 4.   L', paragrafo 4, l', l', paragrafi 3 e 4, l', l', l', paragrafo 2, e l', paragrafo 1, non si applicano alle imprese private, riconosciute come enti ibridatori, che operano in sistemi di produzione chiusi. 5.   Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali al fine di disciplinare la realizzazione di programmi genetici non siano stati approvati conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all'.
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